L’affidamento può essere considerato uno strumento, da utilizzare secondo normativa, per tutelare il minore in momentanea difficoltà nell’ambiente familiare di origine. I soggetti terzi a cui il minore viene affidato, devono rispecchiare i requisiti disposti dalla legge e avranno il compito di accoglierlo per il periodo in cui sussiste l’impedimento della famiglia.
L’affidamento è previsto per un periodo di tempo limitato, non maggiore di 24 mesi tranne nel caso in cui venga stabilita dal giudice una proroga nell’interesse del minore stesso.
I genitori affidatari vengono scelti secondo un ordine di preferenza, legalmente stabilito:
- Ha precedenza una famiglia con altri figli minori;
- Una persona single;
- Una comunità familiare caratterizzata dalle stesse dinamiche di una famiglia;
- Un istituto di assistenza pubblica o privata, sita nel luogo di residenza del nucleo familiare di provenienza (fanno eccezione i minori di 6 anni).
L’affidamento viene disposto da:
- dalservizio sociale locale, quando vi sia il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore e previo loro consenso, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore che sia dotato di sufficiente capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo in cui si trova il minore, rende esecutivo con decreto il provvedimento che dispone l’affidamento temporaneo emesso dal servizio sociale;
- dal tribunale per i minorenni, quando non vi sia il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore.
Nel provvedimento di affidamento devono essere indicate:
- le motivazioni dell’affidamento;
- i tempi e i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario;
- le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;
- il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l’affidamento, che ha il compito di relazionare su di essa al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni tramite la presentazione di una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, la sua presumibile ulteriore durata e l’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare d’origine;
- il periodo di presumibile durata dell’affidamento.
L’affidamento temporaneo può anche essere revocato, per ordine del giudice dei minori, nei seguenti casi:
- Se la famiglia di origine non versa più in gravi difficoltà;
- Se l’esperienza di affidamento non risulti positiva per il minore;
- Se il minore viene dichiarato adottabile, dopo un lungo periodo di affidamento.
I genitori affidatari hanno il dovere di:
- accogliere, prendersi cura ed istruire il minore;
- di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale;
- rappresentare il minore nel compimento di tutti gli atti civili.
I genitori affidatari hanno il diritto di :
- alle facilitazioni sul lavoro riconosciute per legge ai genitori;
alle misure di sostegno e di aiuto economico di cui lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, dispongono a favore della famiglia di origine.